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Cremazione, affidamento e dispersione: regole diverse, diritti diversi

Sulla base della autonomia legislativa concessa alle Regioni, negli ultimi anni si è assistito alla emanazione di leggi, regolamenti e deliberazioni sulla materia, facendo sì che i cittadini potessero fruire della cremazione, ma anche della pratica di affidamento dell’urna e, in taluni casi, della dispersione in natura delle ceneri. Purtroppo, come ben sappiamo, non tutte le regioni italiane si sono ancora espresse sull’affido familiare e sulla dispersione. Ciò ha creato e crea difformità di comportamenti che generano una sorta di “mancati diritti” ai cittadini delle regioni che non hanno previsto ed approntato una normativa specifica.

Di questa e di altre problematiche si è parlato in occasione del convegno indetto per il centenario della Fic, Federazione Italiana Cremazione, svoltosi il 20 settembre 2006 nella splendida cornice di Palazzo Marini a Roma.

Il fatto che il 3 luglio scorso ben dieci deputati abbiano presentato la Proposta di Legge n. 1268 “Nuove norme in materia di dispersione e conservazione delle ceneri” rappresenta senz’altro un elemento positivo che testimonia la volontà dei nostri politici di sbloccare una situazione di disparità di diritti. In particolare, il diritto alla dispersione delle ceneri in natura, presente nella Legge 30 marzo 2001, n.130, non è ancora a disposizione di tutti i cittadini in quanto, a ben più di cinque anni dalla approvazione, deve ancora essere emanato il relativo regolamento applicativo.

La dispersione in natura è garantita, ad oggi, solo in sei regioni su quattordici.

Partendo dal presupposto che le persone che sanno interrogarsi sulla propria morte e che aderiscono alle associazioni cremazioniste costituiscono un movimento “intimo” (in quanto non grida le proprie rivendicazioni, ma esige attenzione e rispetto in virtù della propria massiccia diffusione), la Fic ha organizzato l’evento commemorativo del proprio centenario intitolandolo “L’Italia e l’età dei diritti”, con l’auspicio che i diritti disomogenei di pochi possano presto divenire uniformi e comuni a tutta la popolazione italiana.

Al dibattito hanno partecipato diversi esponenti del mondo associazionistico, nonché alcuni rappresentanti del mondo politico, tra i quali segnaliamo il deputato Katia Zanotti che ha intrattenuto la nutrita platea riassumendo lo stato dell’arte dell’attuale normativa di riforma del settore funerario, di fatto nuovamente tutta da discutere dopo lo stop al rush finale del ddl S3310. L’Onorevole Zanotti ha inoltre comunicato che il disegno di legge n. 1268 “Nuove norme in materia di dispersione e conservazione delle ceneri” è stato recentemente calendarizzato e sarà presto oggetto di discussione alla Camera.

Siamo lieti che almeno una parte del disegno di legge S3310, sostenuto, come ben sapete, anche da Feniof, sia stato inserito tra i prossimi lavori di Montecitorio. Il testo, presentato ad iniziativa dei Deputati Zanotti, Burtone, Bafile, Bucchino, Di Girolamo, Laganà, Fortugno, Lucà, Rampi, Squaglia e Trupia, altro non è che un estratto articolato dell’Articolo 9 del sopraccitato ddl e l’eventuale sua approvazione avrebbe la positiva conseguenza di uniformare i comportamenti e le disposizioni in materia di cremazione in tutta Italia, senza dover attendere che le singole regioni o i comuni si attivino legiferando localmente. Non resta che stare alla finestra e vedere se anche questa volta la nostra classe politica vorrà mancare una importante occasione per garantire diritti uniformi a tutti i cittadini.

La Zanotti ha inoltre informato che sono stati presentati in Parlamento altri due disegni di legge, il ddl AS 504 “Disciplina delle attività del settore funerario” (testo presentato in Senato, ad iniziativa di Antonio Tomassini, che ricalca il testo dell’AS 3310) ed il ddl AS 444 “Disposizioni concernenti la mineralizzazione delle salme mediante tumulazione” (presentato dal Senatore Piergiorgio Massidda).

Pur rallegrandoci del fatto che il ddl AC 1268 sarà presto oggetto di valutazione da parte della Camera, non possiamo essere lieti del fatto che, come emerso durante il convegno della Fic, si sia dovuta presentare una “estrapolazione” di un testo ben più articolato e complesso che, diversamente, avrebbe atteso non mesi, ma anni per la propria approvazione.

I nostri timori circa i rischi di una possibile lungaggine per assurgere ad una normativa nazionale di riforma del settore funerario sembrano purtroppo avallati dalle affermazioni rese da esponenti del nostro mondo politico.

In occasione del convegno Fic è intervenuto tra i relatori l’Avv. Bruno Segre, Presidente Onorario, che ha ripercorso gli ultimi quarant’anni di attività, evidenziando i molti risultati positivi ottenuti.

Nella cerimonia è stata presentata la pubblicazione “Una battaglia laica.Un secolo di storia della Federazione Italiana per la Cremazione”, edita dalla Fondazione Ariodante Fabretti (Torino, 2006). Autori dell’opera sono Marco Novarino, segretario generale della Fabretti e professore a contratto presso l’Università degli Studi di Torino, e Luca Prestia, dottore di ricerca in Storia moderna e responsabile dei progetti editoriali della stessa Fondazione.

Per fornire ai lettori una panoramica generale sulle disposizioni in merito a cremazione, affidamento e dispersione che saranno presto valutate dalla Camera dei Deputati, riteniamo utile pubblicare il testo integrale del disegno di legge AC 1268.

Nuove norme in materia di dispersione e conservazione delle ceneri

1. La dispersione e la conservazione delle ceneri sono autorizzate dall’ufficiale di stato civile del comune di decesso, nel rispetto dei principi dell’articolo 3, comma 1, della legge 30 marzo 2001, n. 130, come modificato dalla presente legge.

2. La volontà del defunto per la dispersione o la conservazione delle proprie ceneri è manifestata in vita in uno dei modi previsti dall’articolo 3, comma 1, lettera b), numeri 1), 2) e 4), della legge 30 marzo 2001, n. 130.

3. La dispersione delle ceneri all’interno dei cimiteri è disciplinata dai comuni che, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, individuano le apposite aree cimiteriali.

4. La dispersione delle ceneri in natura, all’aperto, è libera ed è consentita nel rispetto delle seguenti condizioni:

a) in montagna, a distanza di oltre 200 metri da centri e da insediamenti abitativi;

b) in mare, ad oltre mezzo miglio dalla costa;

c) nei laghi, ad oltre 100 metri dalla riva;

d) nei fiumi, nei tratti liberi da manufatti e da natanti.

5. Per la dispersione delle ceneri all’interno di aree private aperte è necessario il consenso dei proprietari.

6. La dispersione delle ceneri è in ogni caso vietata nei centri abitati, come definiti dalla legislazione vigente.

7. La dispersione delle ceneri è eseguita dai soggetti di cui all’articolo 3, comma 1, lettera d), della legge 30 marzo 2001, n. 130, oppure da personale a tale fine autorizzato dall’avente diritto.

8. La conservazione delle ceneri avviene mediante consegna dell’urna sigillata al familiare o ad altro avente diritto di cui all’articolo 3, comma 1, lettera d), della legge 30 marzo 2001, n. 130, i quali possono disporne, nel rispetto della volontà del defunto, la tumulazione, l’interramento o l’affidamento personale. L’urna è sigillata e conservata in modo da consentire in ogni caso l’identificazione dei dati anagrafici del defunto.

9. In caso di affidamento personale, l’ufficiale di stato civile annota in un apposito registro le generalità dell’affidatario unico, indicato in vita dal defunto, e quelle del defunto medesimo. Se l’affidatario intende, per qualsiasi motivo, rinunciare all’affidamento dell’urna contenente le ceneri, esse sono conferite nel cinerario comune di un cimitero, previa comunicazione all’ufficiale di stato civile interessato, che ne prende nota.

10. Al fine di assicurare l’identità certa delle ceneri è adottato un sistema identificativo da applicare sul cofano della bara prima della cremazione al fine di certificare la diretta relazione tra le ceneri consegnate ai dolenti e la salma.

11. Ai fini della disciplina cimiteriale le cellette cinerarie e l’intero manufatto che le contiene non sono equiparabili a sepolture private o a tombe di famiglia.

12. Le cellette cinerarie e ossarie non sono equiparabili a sepolture private o a tombe di famiglia per quanto attiene ai vincoli di spazio e di aerazione previsti dalle normative igienico-sanitarie.

13. All’articolo 411, quarto comma, del codice penale, dopo le parole: «a quanto indicato dal defunto» sono inserite le seguenti: «o con modalità diverse da quelle consentite dalla legge».

14. All’articolo 3, comma 1, della legge 30 marzo 2001, n. 130, l’alinea è sostituito dal seguente: «Le norme vigenti concernenti la cremazione sono integrate o modificate sulla base dei seguenti principi: ».

15. All’articolo 3, comma 1, della legge 30 marzo 2001, n. 130, la lettera h) è abrogata.

16. Gli articoli 4, 6 e 8 della legge 30 marzo 2001, n. 130, sono abrogati.