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              la sentenza del Tribunale di Udine, l’amministrazione Comunale ha 
              approvato con delibera C.C. del 9/5/2005 il testo del nuovo Regolamento 
              di Polizia Mortuaria comunale, apportando importanti modifiche in 
              materia di trasporti funebri. Con la successiva Deliberazione n.81 
              del 25/07/2005, immediatamente esecutiva, è stata altresì disposta 
              la soppressione dell’Istituto di Privativa /Esclusiva del Servizio 
              di Trasporto Funebre a far data dal 01/09/2005. 
 
  A 
              tal proposito abbiamo contattato il Presidente dell’ASF.FVG-Associazione 
              Servizi Funebri Friuli Venezia Giulia (di emanazione FENIOF e da 
              quest’ultima riconosciuta) Sig. Mario Prosdocimo che ci ha rilasciato 
              una breve intervista:
 Sig. 
              Prosdocimo, anche su Udine abbiamo assistito alla cessazione delle 
              privative sui trasporti funebri. Ha commenti a riguardo? Siamo 
              davanti ad una risoluzione certamente molto positiva e che attendevamo 
              da tempo. Udine si è allineata ai tanti comuni italiani che, sulla 
              scorta della nutrita giurisprudenza pregressa che sanciva l’illeggitimità 
              delle privative sui trasporti funebri, hanno dismesso tali situazioni. 
              Ciò è avvenuto certamente anche grazie all’interessamento della 
              FENIOF che ha suggerito tra l’altro il nominativo del legale che 
              ha seguito tale vicenda, ma soprattutto dalla volontà di alcune 
              imprese funebri del territorio che hanno con determinazione intrapreso 
              questa battaglia con il Comune di Udine, sostenendo altresì le spese 
              legali connesse a tale operazione. Quanto attuato da queste imprese 
              è stato un grande esempio di cultura imprenditoriale ed attaccamento 
              alle proprie realtà aziendali. E 
              circa i diritti fissi, qualcosa è cambiato? Decadendo 
              la privativa sui trasporti funebri, il “diritto fisso” di cui all’Art.19 
              comma 2 dell’RPM 285/90 non ha più motivo di esserci e non può essere 
              più richiesto. E 
              il Comune di Udine ha cessato di richiedere tale “diritto fisso”? Si, 
              il diritto fisso di € 139,00 non viene più richiesto sulla scorta 
              del ragionamento sopra esposto. E 
              l’autorizzazione al trasporto funebre che ora viene rilasciata previo 
              versamento di una analoga cifra? Guardi, 
              siamo davanti ad una polemica giusta ma sterile. Pur essendo chiaramente 
              dettata dalla necessità del Comune di non perdere gli introiti che 
              precedentemente derivavano dal diritto fisso, la richiesta di versamento 
              dell’importo a fronte del rilascio dell’autorizzazione al trasporto 
              funebre difficilmente può essere respinta. A riguardo FENIOF stessa 
              non ha mai fatto mistero di ritenere simili “stratagemmi” scorretti 
              in quanto dettati dal mero desiderio di rimpinguare le casse comunali 
              ma il problema è che, sulla scorta dei poteri conferiti ai Comuni, 
              questi hanno lecitamente la possibilità di stabilire le proprie 
              tariffe riguardo al rilascio delle autorizzazioni al trasporto funebre. Una 
              ulteriore “gabella” che si ripercuote sul costo del funerale. Cosa 
              possono fare gli impresari funebri a riguardo? Certamente 
              spiegare ai dolenti che la voce esposta in fattura relativa ai €139,00 
              non è riconducibile a prestazioni svolte dall’impresa ma che sono 
              soldi che è il Comune che obbliga a versare. E’ infatti necessario 
              che i nostri clienti comprendano la natura delle voci che compongono 
              la fattura. Se non glielo spieghiamo noi è inutile sperare che lo 
              faccia il Comune. Sarebbe altresì opportuno che il Comune rendesse 
              noto secondo quali calcoli è stato determinato l’importo di € 139,00 
              per il rilascio dell’Autorizzazione al trasporto. Personalmente 
              sarei curioso di vedere a fronte di quali costi il Comune possa 
              motivare una richiesta così esosa… Al 
              di là di questa questione dovremmo invece rallegrarci a dovere per 
              la cessazione della privativa. E’ questa la grande novità che interessa 
              Udine e che consente sin d’ora di operare in un regime di libera 
              concorrenza.  FENIOF 
              e l’ASF-FVG che ruolo hanno avuto in tale vicenda? Mi 
              sia consentito di “spezzare una lancia” a favore della FENIOF. Da 
              quando l’ASF.FVG è stata costituita la collaborazione e la disponibilità 
              con la Segreteria Nazionale FENIOF è stata estremamente preziosa, 
              sia per l’importante “banca dati” che per la consulenza fornita. 
              Come detto in premessa, Udine si è allineato ad altri comuni italiani 
              facendo cessare la propria privativa sui trasporti funebri. E’ questa 
              una notizia che, seppur gradita, non rappresenta invero né una “primizia” 
              né una novità. Dovremmo però ricordare, soprattutto a chi oggi coglie 
              i benefici di simili deliberazioni, che senza FENIOF e le proprie 
              azioni intraprese anni fa (che hanno contribuito a creare la giurisprudenza 
              pregressa a riguardo) oggi saremmo esattamente come 40 anni fa. 
              Tassati, torchiati e sottoposti a gabelle ingiuste, a concorrenze 
              sleali, a turbative di mercato e chi più ne ha più ne metta.  Concludendo, 
              in estrema sintesi, altre cose degne di nota introdotte dall’RPM 
              Comunale di Udine? Nel 
              nuovo RPM Comunale è stato inserito un articolo, il n.16, che definisce 
              i requisiti richiesti alle imprese funebri per ottenere l’autorizzazione 
              all’esercizio dell’attività di trasporto funebre a pagamento. Tale 
              articolo chiede la disponibilità continuativa di almeno un carro 
              funebre, un responsabile dell’andamento dell’impresa e altro personale 
              non inferiore a due unità per ogni sede o filiale, e la disponibilità 
              continuativa nel territorio comunale di una sede. Dopo 
              l’intervista al Sig. Prosdocimo ci è giunta notizia che sempre ad 
              Udine è stato approvato dal Consiglio Comunale la proposta inerente 
              al riconoscimento delle famiglie di fatto nel regolamento comunale 
              sui servizi cimiteriali. La 
              deliberazione ha toccato la delicata materia dell’RPM Comunale che, 
              sino a qualche tempo fa, negava diversi diritti in materia funebre 
              e cimiteriale alle famiglie di fatto. Sulla scorta di quanto previsto 
              dalla legge n.1228 del 24/12/1954 e dal DPR n. 223 del 30/5/1989 
              che all’Art. 4 comma 1 sancisce che “Agli effetti anagrafici per 
              famiglia si intende un insieme di persone legate a vincoli di matrimonio, 
              parentela, affinità, adozioni, tutela o da vincoli affettivi, coabitanti 
              ed aventi dimora abituale nello stesso Comune”, i Consiglieri comunali 
              di Udine hanno chiesto l’osservanza della norma suddetta, affinché 
              in un momento doloroso quale quello della perdita dei propri cari, 
              non vi fossero interpretazioni dubbiose circa il significato di 
              famiglia. E’ 
              stato pertanto sancito che le coppie di fatto hanno le medesime 
              possibilità di quelle spostate in particolare in merito a: Art.10 
              Fornitura gratuita dei feretri per le famiglie bisognose; Art.19 
              comma 2a) Conferimento dell’incarico per il trasporto di salme; Art.27 
              comma 5) Scelta del luogo di seppellimento e accesso ai cimiteri 
              di frazione; Capo 
              III Scelte in merito a inumazione, tumulazione, estumulazione, recupero 
              degli oggetti dei propri cari; Art.43) 
              Scelte in merito alla cremazione; Art. 
              44 comma 4) Affidamento ai famigliari delle urne con le ceneri; Art.45 
              comma 3) Dispersione delle ceneri (quando sarà resa esecutiva la 
              legge nazionale); Art.51 
              comma 1) Contenuto e iscrizione delle epigrafi sulle lapidi. Tale 
              risoluzione è stata positivamente accolta da parte delle famiglie 
              di fatto udinesi, in quanto ciò rappresenta a livello nazionale 
              un assoluto precedente per la concessione di diritti che precedentemente 
              erano negati. Ma 
              le polemiche a riguardo non mancano. E’ infatti aperta la questione 
              circa i reali diritti delle famiglie di fatto rispetto a quanto 
              definito dal Titolo V del Codice Civile (Art. dal 74 al 78)”Della 
              parentela e delle affinità”, al quale pare che alcuni parenti riconosciuti 
              da tali articoli si siano appellati affinché vengano riconosciuti 
              i diritti loro spettanti. Sapremo aggiornarVi qualora la situazione 
              dovesse giungere ad una risoluzione definitiva. 
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