Il
14 settembre abbiamo diramato tramite l’ISOL, il notiziario telematico
della Federazione, una comunicazione che, curiosamente, riprende
una vecchia questione che avevamo già chiarito diversi anni fa ma
evidentemente non abbastanza, per considerarla definitivamente risolta.
Nello specifico
la notizia riguardava una ordinanza, la n°2004/00730 del 13/09/04,
emessa dal Sindaco di Firenze, in relazione al divieto di apertura
della doppia cassa e di ricezione con cassa metallica interna anziché
esterna in caso di inumazione di salma.
“…Oltre
i 100 km è d’obbligo la doppia cassa, anche se il feretro è destinato
ad inumazione o cremazione… Giunti a destinazione la cassa di zinco
viene opportunamente tagliata prima della inumazione, anche asportando
temporaneamente, se necessario, il coperchio della cassa di legno.”
L’ordinanza
è stata notificata dal Comune di Firenze a tutte le imprese funebri
operanti abitualmente sul territorio comunale, alla locale ASL,
a tutti gli uffici territoriali del Governo d’Italia, e ai Comuni
di rispettiva competenza territoriale ed è stata affissa all’Albo
Pretorio Comunale.
Abbiamo
però ritenuto di doverne dare la più ampia diffusione possibile
affinché ne fossero a conoscenza non solo le imprese operanti in
Toscana (nel caso abbiano da trasferire una salma dal proprio comune
al Capoluogo), ma anche tutte le altre, tanto più che la delibera
di Firenze, è stata fatta propria anche in altri comuni d’Italia,
trasformandosi così da problema locale in problema nazionale.
La
questione non è una novità per il nostro comparto in quanto, già
dodici anni fa, si era presentata su vasta scala e, in particolare
a Venezia dove era stata emessa l’ordinanza n. 92 del 21/01/92,
con la quale si adottava il provvedimento ora adottato da Firenze.
In
tale occasione, previo l’intervento sollecito della FENIOF (a riprova
che FENIOF non si limita solo a segnalare situazioni ma si adopera
per risolvere le questioni), il Comune di Venezia revocò la ordinanza
di cui sopra, riscontrando che, dal punto di vista igienico-sanitario,
fosse di gran lunga da preferirsi il funzionamento della cassa di
metallo all’interno di quella di legno rispetto a quella esterna.
Si
risolveva così il problema di Venezia, ma occorreva altro per tamponare
i tanti provvedimenti di proibizione delle casse interne di zinco
che venivano emanati dai comuni, occorreva un atto giudiziario con
validità più estesa e poiché si era verificato un caso similare
in Romagna e, più precisamente a Gatteo, la Federazione appoggiò
ben volentieri il ricorso al T.A.R. di un associato (per la cronaca,
Daniele Farnedi di Cesanatico, non nuovo a collaborare con la Federazione
su problemi d’ordine generale).
Il
ricorso fu curato dall’Avv. Pittalis di Bologna che rappresentò
sotto ogni punto di vista l’illegittimità dell’ordinanza, tanto
che il T.A.R. dell’Emilia e Romagna, con propria ordinanza 1735/95
del 3 novembre 1995, ebbe a sospendere il provvedimento del Comune
di Gatteo.
Da
quel momento, la Federazione si premurò di spedire la delibera di
Venezia e l’ordinanza Tar a tutti i comuni ove il problema si era
presentato o si stava prospettando, e la cosa si appianò, nel senso
che non sono più risultati casi analoghi.
Oggi
, come ieri, assistiamo ad un “remake” della medesima questione
con fedele riproposta a distanza di anni delle motivazioni addotte
dodici anni fa.
Ed
oggi come ieri la FENIOF si è sentita in dovere di scrivere alle
amministrazioni comunali dei comuni che hanno emesso tali ordinanze
invitando ad una più attenta analisi del problema e richiedendo
di indicare quali soluzioni d’emergenza intendano mettere in atto
qualora, ad esempio, giunga un feretro da comuni molto distanti
o, peggio, dall’estero (ove si presume che l’informazione circa
tali dettami possa non essere giunta). E’ infatti evidente che gli
eventuali disguidi derivanti da una mancata accettazione del feretro
comporterebbero un grave danno sia per le imprese che per i dolenti.
Dalle
risposte che nel frattempo riceveremo, vedremo se occorreranno interventi
più drastici, a cominciare proprio dai Tar e dal Ministero della
Sanità, il quale, nonostante la polverizzazione regionale delle
norme funerarie dovrebbe avere un ancora ampio competenza in materia.
Nel
frattempo riteniamo doveroso comunicare i nomi dei Comuni che, secondo
le informazioni forniteci, risultano avere attualmente in vigore
le ordinanze di cui sopra:
.
COMUNE DI FIRENZE;
§
COMUNE DI
TERME VIGLIATORE (ME);
§
COMUNE DI
GRADO (GO);
§
COMUNE DI
ISOLA VICENTINA (VI);
§
COMUNE DI
CONCO (VI);
§
COMUNE DI
VICENZA;
§
COMUNE DI
MIRANDA (IS).
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