IL TEMA

 


ecco di nuovo …una vecchia questione

di Alessandro Bosi



Il 14 settembre abbiamo diramato tramite l’ISOL, il notiziario telematico della Federazione, una comunicazione che, curiosamente, riprende una vecchia questione che avevamo già chiarito diversi anni fa ma evidentemente non abbastanza, per considerarla definitivamente risolta.

Nello specifico la notizia riguardava una ordinanza, la n°2004/00730 del 13/09/04, emessa dal Sindaco di Firenze, in relazione al divieto di apertura della doppia cassa e di ricezione con cassa metallica interna anziché esterna in caso di inumazione di salma.

“…Oltre i 100 km è d’obbligo la doppia cassa, anche se il feretro è destinato ad inumazione o cremazione… Giunti a destinazione la cassa di zinco viene opportunamente tagliata prima della inumazione, anche asportando temporaneamente, se necessario, il coperchio della cassa di legno.”

L’ordinanza è stata notificata dal Comune di Firenze a tutte le imprese funebri operanti abitualmente sul territorio comunale, alla locale ASL, a tutti gli uffici territoriali del Governo d’Italia, e ai Comuni di rispettiva competenza territoriale ed è stata affissa all’Albo Pretorio Comunale.

Abbiamo però ritenuto di doverne dare la più ampia diffusione possibile affinché ne fossero a conoscenza non solo le imprese operanti in Toscana (nel caso abbiano da trasferire una salma dal proprio comune al Capoluogo), ma anche tutte le altre, tanto più che la delibera di Firenze, è stata fatta propria anche in altri comuni d’Italia, trasformandosi così da problema locale in problema nazionale.

La questione non è una novità per il nostro comparto in quanto, già dodici anni fa, si era presentata su vasta scala e, in particolare a Venezia dove era stata emessa l’ordinanza n. 92 del 21/01/92, con la quale si adottava il provvedimento ora adottato da Firenze.

In tale occasione, previo l’intervento sollecito della FENIOF (a riprova che FENIOF non si limita solo a segnalare situazioni ma si adopera per risolvere le questioni), il Comune di Venezia revocò la ordinanza di cui sopra, riscontrando che, dal punto di vista igienico-sanitario, fosse di gran lunga da preferirsi il funzionamento della cassa di metallo all’interno di quella di legno rispetto a quella esterna.

Si risolveva così il problema di Venezia, ma occorreva altro per tamponare i tanti provvedimenti di proibizione delle casse interne di zinco che venivano emanati dai comuni, occorreva un atto giudiziario con validità più estesa e poiché si era verificato un caso similare in Romagna e, più precisamente a Gatteo, la Federazione appoggiò ben volentieri il ricorso al T.A.R. di un associato (per la cronaca, Daniele Farnedi di Cesanatico, non nuovo a collaborare con la Federazione su problemi d’ordine generale).

Il ricorso fu curato dall’Avv. Pittalis di Bologna che rappresentò sotto ogni punto di vista l’illegittimità dell’ordinanza, tanto che il T.A.R. dell’Emilia e Romagna, con propria ordinanza 1735/95 del 3 novembre 1995, ebbe a sospendere il provvedimento del Comune di Gatteo.

Da quel momento, la Federazione si premurò di spedire la delibera di Venezia e l’ordinanza Tar a tutti i comuni ove il problema si era presentato o si stava prospettando, e la cosa si appianò, nel senso che non sono più risultati casi analoghi.

Oggi , come ieri, assistiamo ad un “remake” della medesima questione con fedele riproposta a distanza di anni delle motivazioni addotte dodici anni fa.

Ed oggi come ieri la FENIOF si è sentita in dovere di scrivere alle amministrazioni comunali dei comuni che hanno emesso tali ordinanze invitando ad una più attenta analisi del problema e richiedendo di indicare quali soluzioni d’emergenza intendano mettere in atto qualora, ad esempio, giunga un feretro da comuni molto distanti o, peggio, dall’estero (ove si presume che l’informazione circa tali dettami possa non essere giunta). E’ infatti evidente che gli eventuali disguidi derivanti da una mancata accettazione del feretro comporterebbero un grave danno sia per le imprese che per i dolenti.

Dalle risposte che nel frattempo riceveremo, vedremo se occorreranno interventi più drastici, a cominciare proprio dai Tar e dal Ministero della Sanità, il quale, nonostante la polverizzazione regionale delle norme funerarie dovrebbe avere un ancora ampio competenza in materia.

Nel frattempo riteniamo doveroso comunicare i nomi dei Comuni che, secondo le informazioni forniteci, risultano avere attualmente in vigore le ordinanze di cui sopra:

.         COMUNE DI FIRENZE;

§         COMUNE DI TERME VIGLIATORE (ME);

§         COMUNE DI GRADO (GO);

§         COMUNE DI ISOLA VICENTINA (VI);

§         COMUNE DI CONCO (VI);

§         COMUNE DI VICENZA;

§         COMUNE DI MIRANDA (IS).