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              Come da noi già preannunciato sia per via telematica che 
              a mezzo InformaSoci a stampa, in questi giorni, la Giunta regionale 
              dellEmilia Romagna ha diramato il Progetto di legge Disciplina 
              in materia funeraria e di polizia mortuaria da essa approvato 
              il 4 giugno. La proposta dovrà passare ora al Consiglio Regionale 
              per la sua definitiva trasformazione in legge regionale. 
            Come giudizio immediato e generale, non possiamo che notare come 
              i contenuti della Disciplina proposta sembrino tener conto del progetto 
              nazionale n. 4144 (Sirchi a- Piasano), che ha, in tal senso, un 
              nuovo importante avvallo regionale nei suoi contenuti. 
            Per quanto attiene lattività funebre, che maggiormente 
              interessa la categoria, lart 13 così si esprime: 
            1. Ai sensi della presente legge, per attività funebre 
              si intende un servizio che comprende e assicura in - forma congiunta 
              le seguenti prestazioni: 
            - disbrigo, su mandato dei familiari, delle pratiche amministrative 
              inerenti il decesso; 
            - fornitura di casse mortuarie e di altri articoli funebri in 
              occasione di un funerale; 
            - trasporto di salma, di cadavere, di ceneri e di ossa umane. 
            2. Lattività funebre è espletata da imprese 
              pubbliche o private, anche associate o consorziate, da associazioni 
              riconosciute o enti morali che abbiano tra i propri fini lo svolgimento 
              di tali attività per i propri associati, in possesso di apposita 
              autorizzazione rilasciata dal Comune in cui ha sede legale limpresa. 
              Decorsi sessanta giorni dalla richiesta, lautorizzazione si 
              intende concessa sulla base della documentazione e delle autocertificazioni 
              prodotte dal richiedente in ordine al possesso dei requisiti individuati 
              dalla Giunta regionale ai sensi del comma 3. 
            3. Lautorizzazione di cui al comma 2 viene rilasciata 
              secondo le modalità generali e sulla base dei requisiti individuati 
              da apposito provvedimento della Giunta regionale, da emanarsi sentita 
              la competente Commissione consiliare, entro 180 giorni dallentrata 
              in vigore della presente legge, nel rispetto delle seguenti disposizioni: 
            a) prevedere che lattività funebre venga svolta 
              nel rispetto del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626 (Attuazione 
              della direttiva 89/391/CEE, della direttiva 89/654/CEE, della direttiva 
              89/655/CEE, della direttiva 89/656/CEE, della direttiva 90/269/CEE, 
              della direttiva 90/270/CEE, della direttiva 90/394/CEE, della direttiva 
              90/679/CEE, della direttiva 93/88/CEE, della direttiva 95/63/CE, 
              della direttiva 97/42/CE, della direttiva 98/24/CE, della direttiva 
              99/38/CE e della direttiva 99/92/CE riguardanti il miglioramento 
              della sicurezza e della salute dei lavoratori durante il lavoro), 
              e delle altre norme in materia di tutela della salute e della sicurezza 
              dei lavoratori; 
            b) prevedere che le imprese che esercitano lattività 
              funebre dispongano di mezzi, risorse e organizzazione adeguati, 
              fra cui: 
            b.1 la disponibilità continuativa di almeno un carro 
              funebre e di autorimessa attrezzata per la disinfezione e il ricovero 
              di non meno di un carro funebre; 
            b.2 la disponibilità di almeno una sede idonea alla trattazione 
              degli affari amministrativi, ubicata nel comune ove si richiede 
              lautorizzazione; 
            b.3 personale in possesso di sufficienti conoscenze teorico-pratiche 
              in attinenza alle specifiche mansioni svolte; 
            b.4 un responsabile della conduzione dellattività 
              funebre, che deve essere specificamente individuato, anche coincidente 
              col legale rappresentante dellimpresa. 
            c) prevedere che le imprese che intendono svolgere servizio 
              di trasporto funebre in modo disgiunto dallattività 
              di onoranza funebre siano autorizzate al noleggio di vettura con 
              conducente, ai sensi della normativa vigente, e si uniformino, per 
              le caratteristiche dei mezzi da utilizzare, delle rimesse e del 
              personale, a quanto previsto per lesercente lattività 
              funebre. 
            4 E vietato lesercizio di intermediazione nellattività 
              funebre. Lattività funebre di tipo commerciale deve 
              essere tassativamente svolta al di fuori delle strutture sanitarie 
              pubbliche o private, dai locali di osservazione delle salme e dalle 
              aree cimiteriali.  
            5 Il Comune vigila sulla correttezza dellesercizio della 
              attività funebre. Fatta salva lirrogazione delle eventuali 
              sanzioni penali, chi, nello svolgimento dellattività 
              funebre o del trasporto funebre, propone direttamente o indirettamente 
              offerte, promesse, doni o vantaggi di qualsiasi genere, per ottenere 
              informazioni tese a consentire il procacciamento di uno o più 
              funerali o indicazioni per lattribuzione di uno o più 
              funerali, è sospeso dal Comune con effetto immediato e per 
              un periodo determinato dal Comune stesso dalla possibilità 
              di ulteriore esercizio dellattività funebre, fatta 
              salva lapplicazione delle sanzioni amministrative previste 
              dal regolamento di cui allart. 7. In relazione alla gravità 
              del fatto può essere disposta la revoca dellautorizzazione 
              allesercizio dellattività. 
            Importante, a tal fine, anche la norma transitoria di cui allart. 
              16 comma 1 di seguito trascritto: 
            Lart. 13 si applica a decorrere dalla pubblicazione sul 
              Bollettino ufficiale della Regione Emilia-Romagna dellatto 
              della Giunte regionale di cui al comma 3 di detto articolo. Le imprese 
              esistenti alla suddetta data ed operanti stabilmente sul territorio 
              regionale sono tenute ad adeguarsi ai requisiti prescritti entro 
              24 mesi. 
            -------- 
            Il testo completo della Proposta è a disposizione degli 
              associati, che possono richiederlo per E-mail a feniof@feniof.it. 
            Non mancheremo di comunicare gli sviluppi delliter legislativo 
              della Legge, nonché eventuali ulteriori osservazioni sul 
              suo contenuto. 
              
            
             
                
              Bologna 
             
                
              Ferrara 
             
                
              Forlì 
             
                
              Modena 
             
                
              Parma 
             
                
              Piacenza 
             
                
              Ravenna 
             
                
              R. Emilia 
             
                
              Rimini 
           
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