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            In 
              data 4 maggio 2005 alle ore 18:00 si è tenuto presso il Boscolo 
              Hotel Tower di Bologna, il convegno dal titolo“La L.R.19/04 e relativa 
              Del. G.R. n.156/05: cosa cambia per le imprese”.  
            Tale 
              evento pubblico, al quale sono state invitate tutte le imprese funebri 
              dell’Emilia Romagna (socie FENIOF e non) è stato organizzato da 
              FENIOF congiuntamente all’AIFER, la associazione imprese funebri 
              dell’ Emilia Romagna, con l’intento, invero pienamente riuscito, 
              di fornire tutte le informazioni e chiarimenti possibili circa la 
              recente normativa in ambito funerario vigente sul territorio della 
              Regione Emilia Romagna. 
            Come 
              consueto quando si parla di convegni patrocinati da FENIOF ed AIFER, 
              si è puntato sulla sostanza e non sull’apparenza, convocando sul 
              tavolo dei relatori, dei professionisti ed esperti che, rispettivamente 
              per le diverse competenze, potessero illustrare i vari aspetti della 
              normativa e rispondere ai quesiti del pubblico. Pubblico che ha 
              risposto numeroso all’invito di presenziare all’evento, infatti 
              erano presenti una sessantina di persone in rappresentanza di circa 
              50 imprese site sul territorio regionale dell’Emilia Romagna. 
              
            Il 
              tavolo dei relatori ha dunque visto presenti all’evento il Presidente 
              FENIOF A.Renato Miazzolo ed il Presidente AIFER Dott.Massimo Benetti 
              che, portando i saluti della federazione nazionale e regionale, 
              hanno espresso il proprio positivo pensiero nei confronti della 
              normativa regionale che ha consentito di porre le basi per una seria 
              qualificazione ed identificazione del comparto e del concetto stesso 
              di imprenditoria funebre.  
            Sul 
              fronte istituzionale, erano altresì presenti per quanto concerne 
              gli aspetti legali della normativa l’Avv. Giampiero Cilione della 
              Regione Emilia Romagna, per quanto inerente agli aspetti tecnici 
              e all’articolato della legge il Dott. Pierluigi Macini, funzionario 
              della Regione Emilia Romagna Assessorato Sanità e, non ultimo, il 
              Sig.Graziano Pelizzaro, responsabile dei Servizi Demografici dell’ANUSCA 
              che ha illustrato le novità della vigente normativa dal punto di 
              vista degli ufficiali di Stato Civile. 
              
            Dopo 
              la doverosa illustrazione ed analisi della Legge Regionale n.19/04 
              e della relativa Deliberazione di Giunta Regionale n.156/05 ad opera 
              dei diversi relatori, il Segretario FENIOF Alessandro Bosi ha poi 
              passato il microfono a numerosi impresari presenti in sala affinché 
              potessero porre i propri quesiti e dipanare le diverse perplessità 
              rispetto alla nuova normativa. 
            Le 
              intelligenti domande poste ai relatori hanno consentito di chiarire 
              a riguardo importanti questioni.  
            Per 
              quanto concerne le ceneri derivanti dalla cremazione, sono stati 
              illustrati grazie al quesito dell’impresa Zucchelli di Reggio Emilia, 
              le diverse possibilità offerte dalla legge che prevede la possibilità 
              di procedere all’affidamento, alla tumulazione o, in caso di espressa 
              volontà del defunto, di disperdere le ceneri in natura.  
             
              
            Sia 
              Zucchelli che Badini di Piacenza hanno poi posto quesiti inerenti 
              al trasporto della salma e dei cadaveri. Ciò ha consentito di aprire 
              un dibattito relativo alla possibilità di poter procedere al trasporto 
              di una salma dall’ospedale verso l’abitazione o verso le case del 
              commiato. La norma prevede che si possano effettuare trasporti verso 
              l’obitorio o il servizio mortuario o verso le case del commiato 
              qualora il decesso avvenga in abitazioni inadatte per l’osservazione. 
              Nel caso di decesso in ospedale invece, il trasporto verso le case 
              del commiato o verso le abitazioni non è previsto dalla legge se 
              non dopo che la salma è stata definita cadavere. L’espressa richiesta 
              di FENIOF ed AIFER, nonché di numerosi impresari presenti, è stata 
              quella di poter spostare le salme o i cadaveri, presso luoghi più 
              dignitosi rispetto alle sale mortuarie o obitori degli ospedali, 
              soprattutto per consentire che l’atto della chiusura della cassa 
              avvenga in un ambiente familiare come può essere l’abitazione o 
              la sala del commiato. Il Dott.Macini della Regione Emilia Romagna, 
              in concerto con l’Avv.Cilione, hanno rilevato la fondatezza della 
              richiesta, non escludendo di poterla presto accogliere formalizzando 
              una specifica delibera a riguardo. 
            Morigi 
              dell’impresa Fornasari Montaguti di Forlimpopoli, ha poi spostato 
              la discussione sui requisiti delle imprese funebri così come previsto 
              dall’Art.13 della Legge regionale. Ulteriori quesiti sono stati 
              posti a riguardo da Losi di Novi (MO), da Camporese (PD), nonché 
              da altre imprese presenti in sala. Sia l’Avv. Cilione che il Dott. 
              Macini della Regione Emilia Romagna hanno illustrato, sulla premessa 
              del concetto chiave che intende l’attività funebre quale un servizio 
              che comprende ed assicura in forma congiunta diverse prestazioni 
              (disbrigo pratiche, fornitura bare e articoli funebri, trasporto 
              funebre), tutte le motivazioni connesse alla definizione dei requisiti 
              descritti dall’Art.13 della legge e dall’Art.2 della Deliberazione 
              G.R. n.156/05.  
             In 
              particolare è stato chiarito che il trasporto funebre, per poter 
              essere svolto in ottemperanza sia della legge regionale che della 
              legge nazionale in materia di sicurezza (D.Lgs.626/94), deve essere 
              necessariamente effettuato con almeno quattro necrofori in possesso 
              dei requisiti formativi previsti ed inquadrati con le forme di lavoro 
              previste dalla normativa vigente e l’impresa deve garantire la disponibilità 
              in ogni circostanza del numero necessario di operatori in ragione 
              della specifica prestazione svolta.  
               
               
               
               
               
               Diverse imprese hanno 
              poi esposto all’attenzione del Sig.Pelizzaro dell’ANUSCA problemi 
              locali con i comuni in materia di autorizzazioni, appalti e richieste 
              particolari da parte delle istituzioni. Ciò ha permesso di chiarire 
              che l’autorizzazione all’esercizio dell’attività funebre sul territorio 
              della Regione Emilia Romagna, così come previsto dall’Art.1 della 
              Delib.G.R. 156/05, è un documento nuovo che, di fatto, prima dell’entrata 
              in vigore della legge non esisteva. Tale autorizzazione è comprensiva 
              delle autorizzazioni in materia di commercio e di agenzia di affari 
              previste dalla normativa nazionale, ma viene rilasciata ex novo 
              dal comune ove ha sede legale l’impresa che richiede l’autorizzazione 
              oppure dal comune dove si trova la sede principale nel caso di impresa 
              operante su più sedi ( non sono previste più autorizzazioni per 
              le diverse sedi). Il rilascio di tale autorizzazione è subordinato 
              alla verifica della sussistenza dei requisiti previsti dalla legge. 
              E’ stato altresì precisato che questa autorizzazione è valida ad 
              operare sul territorio della regione Emilia Romagna. Se una impresa 
              ha la sede legale in un’altra regione ma intende esercitare stabilmente 
              l’attività funebre sul territorio regionale è dunque necessario 
              che quest’ultima avanzi richiesta di rilascio dell’autorizzazione 
              all’esercizio dell’attività funebre al Comune ove si trova la sede 
              per la trattazione degli affari.  
               
              Pur 
              avendo stimato la conclusione dei lavori entro le ore 20:00, il 
              convegno si è protratto fino alle ore 21:00 circa, orario nel quale, 
              in assenza di ulteriori domande da parte delle imprese presenti 
              in sala, si è dichiarato concluso. 
            Il 
              Presidente FENIOF Miazzolo, ringraziando congiuntamente al Presidente 
              AIFER Benetti, sia i numerosi partecipanti che il tavolo dei relatori, 
              ha annunciato che a breve, in ottemperanza a quanto previsto dalla 
              Del.G.R. 156/05 art.5, verranno rese note le date ed i luoghi ove 
              verranno organizzati i corsi formativi per gli operatori funebri 
              e per i responsabili dell’attività funebre/addetti alla trattazione 
              degli affari. 
              
             
               
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