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             Comunichiamo 
              che il 20 gennaio 2005 è stata approvata, da parte della V°Commissione 
              del Consiglio Regionale per la Sanità e i Servizi funebri e cimiteriali 
              della Regione Marche, la proposta di legge n.256/04 “Norme in materia 
              di attività e servizi necroscopici, funebri e cimiteriali”. 
               
               Tale proposta 
              di legge, presentata dai Consiglieri regionali Cesare Procaccino 
              e Gabriele Martoni (Pdci), è stata approvata consultando i rappresentanti 
              delle associazioni di categoria tra le quali era presente anche 
              FENIOF. Nell’incontro formale tenutosi nella mattinata del 20 gennaio 
              2005 presso la sede del Consiglio Regionale Marche sono intervenuti 
              per FENIOF sia il Segretario Bosi che il Consigliere Gerardini (v.foto), 
              illustrando alla Commissione competente le proposte e suggerimenti 
              avanzati dalla federazione ed argomentato i propri pareri in merito. 
              Il 
              testo della deliberazione legislativa di cui sopra è stato poi approvato 
              dal Consiglio Regionale delle Marche nella seduta del 26 gennaio 
              2005, N.219. Rileviamo 
              che tale deliberazione non ha subito profondi cambiamenti rispetto 
              al testo discusso in Commissione. 
               
              Come FENIOF 
              abbiamo però con piacere riscontrato che alcune nostre proposte 
              avanzate alla Commissione competente il 21 gennaio 2005, sono state 
              doverosamente prese in considerazione ed inserite nell’articolato 
              di legge. 
              Tale testo 
              anticipa l’emanazione del Regolamento regionale che dovrà essere 
              approvato entro 180 giorni dall’entrata in vigore della legge. 
              E’ in quest’ultimo 
              che saranno inseriti importanti dettami relativi a requisiti e modalità 
              per l’autorizzazione allo svolgimento dell’attività funebre, per 
              la gestione delle case del commiato, nonché i requisiti professionali 
              degli addetti all’attività funebre. 
              Ritenendo 
              utile per il nostro comparto fornirne visione, pubblichiamo interamente 
              il testo della deliberazione della Regione Marche: 
               
               
            REGIONE 
              MARCHE – CONSIGLIO REGIONALE 
            DELIBERAZIONE 
              LEGISLATIVA APPROVATA DAL CONSIGLIO REGIONALE  
              NELLA SEDUTA DEL 26 GENNAIO 2005, N. 219 
               
              NORME 
              IN MATERIA DI ATTIVITÀ E SERVIZI NECROSCOPICI  
              FUNEBRI 
              E CIMITERIALI  
            Art. 
              1 
              (Finalità 
              e oggetto) 
            1.    La presento legge disciplina le attività e i servizi correlati al 
              decesso di ogni cittadino, nel rispetto della dignità e delle diverse 
              convinzioni religiose e culturali di ciascuna persona, con le finalità 
              di tutelare l’interesse degli utenti dei servizi funebri, anche 
              tramite una corretta informazione, e di improntare le attività di 
              vigilanza sanitaria a principi di efficacia o di efficienza.  
            Art. 
              2 
              (Funerali 
              civili) 
            1.    I Comuni assicurano spazi pubblici idonei allo svolgimento dei funerali 
              civili; questi spazi devono consentire la riunione di persone e 
              lo svolgimento dell’orazione funebre nel rispetto delle volontà 
              del defunto o dei suoi familiari. 
               
               
            Art. 
              3 
              Osservazione 
              e trattamenti sul cadavere) 
            1.    
               Le strutture pubbliche e private accreditate, che operano 
              in regime di ricovero, oltre alle salme di persone ivi decedute. 
              possono ricevere i cadaveri di persone decedute in luoghi pubblici 
              o in abitazioni anche a richiesta dei congiunti per: 
              a)    il periodo di osservazione previsto dalla normativa vigente; 
              b) 
              l’effettuazione di riscontro diagnostico, autopsia o altro 
              provvedimento disposto dall’autorità giudiziaria. 
              2.    
              A richiesta dei congiunti, lo salme possono essere riposte, 
              per il periodo dl osservazione, presso strutture denominate sale 
              del commiato. 
              3.         Le sale dei commiato devono essere in possesso delle caratteristiche 
              igienico-sanitarie, previste per la camera mortuaria. ed autorizzate 
              ai sensi della L.r. 16 marzo 2000, n. 20 (Disciplina in materia 
              dl autorizzazione alla realizzazione e all’esercizio. accreditamento 
              istituzionale e accordi contrattuali delle strutture sanitario e 
              socio-sanitarie pubbliche o private). 
              4.    Sono consentiti trattamenti di imbalsamazionle 
              e tanatoprassi nei limiti e secondo le modalità stabilite dalla 
              normativa nazionale e regionale. 
            Art. 
              4 
              (Rilascio di 
              cadaveri a scopo dl studio) 
            1.       Nel caso in cui le persona deceduta abbia disposto l’utilizzo 
              del proprio cadavere per fìnalità di studio, ricerca ed insegnamento, 
              i congiunti o conviventi ne danno comunicazione al Comune in cui 
              è avvenuto il decesso che rilascia l’autorizzazione al trasporto, 
              previo assenso e a spese a dell’istituto ricevente.  
               
               
            Art. 
              5 
              (Trasporto 
              di salme, di cadaveri e di resti martali) 
            1.    
              Qualora il decesso avvenga in abitazioni inadatte per l’osservazione 
              o vi sia espressa richiesta dei familiari o dei conviventi, la salma 
              può essere trasportata per l’osservazione presso l’obitorio o il 
              servizio mortuario delle strutture ospedaliere pubbliche o private 
              accreditate o presso le apposite 
              strutture adibite al commiato di cui all’articolo 3, comma 2, siti 
              anche in altro comune. In tale ultimo caso il trasporto è preventivamente 
              comunicato al Comune In cui è avvenuto il decesso. 
            2.    
              Nel caso in cui al comma 1, il medico curante o il medico 
              dipendente o convenzionato con il sistema sanitario nazionale intervenuto 
              in occasione del decesso certifica che il trasporto della salma 
              può avvenire senza pregiudizio per la salute pubblica e che è escluso 
              il sospetto che la morte sia dovuta a reato. 
            3.    
              La certificazione medica di cui al comma 2 è titolo valido 
              per il trasporto della salma, purché lo stesso si svolga interamente 
              nell’ambito del territorio della regione Marche. 
            4.    
              Durante il trasporto la salma è riposta in contenitore impermeabile 
              non sigillato, in condizioni che non ostacolino eventuali manifestazioni 
              di vita e che comunque non siano di pregiudizio per la salute pubblica. 
              Il trasporto dove avvenire in tempi brevi. 
            5.    
              Le autorizzazioni al trasporto e seppellimento di cadaveri, 
              resti mortali, ceneri, parti anatomiche, nati morti, prodotti abortivi 
              sono rilasciate nel rispetto della normativa vigente. 
            6.    
              I trasporti di salme, resti ossei o ceneri da e per l’estero 
              sono autorizzati dal comune ove è avvenuto il decesso, in conformità 
              alle norme nazionali ed internazionali. 
            7.    
              L’addetto al trasporto di cadavere, in quanto incaricato 
              di pubblico servizio, verifica, prima della partenza, che il feretro, 
              in relazione alla destinazione ed alla distanza da percorrere, sia 
              stato confezionato secondo quanto previsto dalle normativa vigente; 
              per i trasporti all’estero tale verifica viene effettuata dalla 
              competente zona territoriale dell’ASUR, che può disporre l’adozione 
              di particolari misure igienico-sanitarie. 
            8.    
              Per il trasporto da comune a comune nell’ambito del territorio 
              regionale non è obbligatoria l’effettuazione dell’iniezione conservativa 
              di cui all’articolo 32 del d.p.r. 10 settembre 1990, n. 285 (Approvazione 
              del regolamento di polizia mortuaria) e, nel caso il cadavere debba 
              essere cremato o inumato, l’obbligo della doppia cassa di cui all’articolo 
              30 del d.p.r. 285/1990 può essere assolto 
              con l’utilizzo di un involucro dl materiale biodegradabile da porre 
              all’interno della cassa di legno, che garantisca l’impermeabilità 
              del fondo del feretro per un periodo sufficiente all’assolvimento 
              della pratica funeraria prescelta dal defunto. 
            9.    
              La vigilanza sui trasporti di cui ai commi 5 e 6 spetta ai 
              comune, la verifica deil’idoneità degli automezzi e delle rimesse 
              dei carri funebri spetta alla competente zona territoriale dell’ASUR. 
            Art. 
              6 
              (Cremazione) 
            1.    
              L’autorizzazione alla cremazione è concessa nel rispetto 
              dei principi e delle modalità di cui alla legge 30 marzo 2001, n. 
              130 (Disposizioni in materia di cremazione e dispersione delle ceneri). 
            2.         La dispersione dalle ceneri avviene nei luoghi indicati dall’articolo 
              3, comma 1, lettera c), della legge 130/2001,ed eseguita dai familiari 
              o dall’esecutore testamentario. 
            3.         La Zona territoriale dell’ASUR competente per territorio autorizza, 
              in caso di cremazione, l’uso di feretri di legno dolce non verniciato 
              al fine di ridurre sia i fumi inquinanti che i tempi di cremazione. 
            4.    
              Nel caso in cui defunto non abbia manifestato la volontà 
              di fare disperdere le sue ceneri, queste vengono riposto in un’urna 
              sigillata, recante i dati anagrafici, per la tumulazione o l’affidamento 
              ai familiari. 
            5. 
              La consegna dell’urna cineraria è effettuata previa sottoscrizione 
              di un documento nel quale i soggetti di cui al comma 2 dichiarano 
              la destinazione finale dell’urna o delle ceneri; tale documento. 
              conservato in copia presso l’impianto di cremazione e presso il 
              comune in cui è avvenuto il decesso, costituisce documento di eccompagnamento 
              obbligatorio nelle fasi dl trasporto delle ceneri. 
            Art. 
              7 
              (Attività funebre) 
            1.     Per attività funebre è da intendersi un servizio che comprende 
              ed assicura in forma congiunta le seguenti prestazioni: 
            a) disbrigo delle pratiche amministrative inerenti il decesso, su mandato 
              del familiari; 
            b) vendita di casse ed altri articoli funebri, in occasione del funerale. 
            c)  trasporto di cadavere. Inteso 
              come trasferimento della salma dal luogo del decesso al luogo 
              di osservazione, al luogo di onoranze, al cimitero o crematorio. 
            2.    
              L’attività funebre è svolta da ditte individuali, società 
              o altre persone giuridiche in possesso dei requisiti di cui al comma 
              3. 
            3.    
              Per poter svolgere l’attività funebre è necessaria l’autonizzazione 
              del comune ove ha sede commerciale la ditta individuale, società 
              o altra persona giuridica, rilasciata sulla base dei requisiti stabiliti 
              con il regolamento regionale di cui all’articolo 11. 
            4.    
              li conferimento dell’incarico per il disbrigo dalle pratiche 
              amministrative, la vendita di casse ed articoli funebri o ogni altra 
              attività connessa al funerale, si svolge unicamente nella sede autorizzata 
              o, eccezionalmente, su richiesta degli interessati, presso altro 
              luogo, purché non all’interno di strutture sanitarie di ricovero 
              e cura pubbliche e private e locali di osservazione. 
            5.    
              L’autorizzazione allo svolgimento di attività funebre non 
              può comprendere funzioni di natura pubblica, quali la sorveglianza 
              durante ili periodo di osservazione in strutture sanitarie o l’accertamento 
              di morte. 
            6.    
              Gli addetti che svolgono attività funebre devono essere in 
              possesso dei requisiti professionali previsti dal regolamento regionale 
              di cui all’articolo 11. 
            7.    
              Il comune informa la cittadinanza sull’attività funebre, 
              con particolare riguardo alle differenti forme di seppellimento 
              e relativi profili economici ed alle imprese operanti nel proprio 
              territorio. 
            8.    
              La Regione, d’intese con le associazioni rappresentative 
              dei comuni e di categoria, promuove l’adozione del codice deontologico 
              delle ditte individuali, società ed altre persone giuridiche che 
              svolgono attività funebre, ai fini della tutela dei cittadini e 
              della concorrenza. 
            Art. 
              8 
              (Sospensione 
              e revoca dell’autorizzazione all’attività funebre) 
            1.     Nel caso di violazione delle condizioni apposte al provvedimento 
              di autorizzazione all’attività funebre o delle norme regolamentari 
              di cui all’articolo 11, comma 1, lettere a) o b), il Comune diffida 
              il soggetto autorizzato a provvedere alla regolarizzazione o a presentare 
              eventuali giustificazioni o controdeduzioni entro un congruo termine.  
               
               
            2.         Il Comune, qualora non ritenga sufficienti le giustificazioni 
              addotte o nel caso in cui sia trascorso inutilmente il termine di 
              cui al comma 1 o non si sia provveduto in tutto o in parte alle 
              regolarizzazioni richieste, ordina la chiusura dell’attività fino 
              a quando non siano rimosse le cause che hanno determinato il provvedimento. 
              La riapertura è appositamente autorizzata. 
            3.    
              In caso di gravi o ripetute infrazioni di quanto previsto 
              ai comma 1, il Comune può disporre la revoca dell’autorizzazione 
              stessa. 
            Art. 
              9 
              (Cimiteri) 
            1.    
              Il comune è tenuto a garantire sepoltura: 
            a) ai cadaveri dei propri residenti e delle persone morte nel territorio 
              del comune, quale ne fosse la residenza; 
            b) ai c~dsverl di aventi diritto al seppellimento in sepoltura privata 
              esistente nel comune stesso; 
            c)  ai nati morti e prodotti del concepimento, il cui parto o aborto sia 
              avvenuto in struttura sanitaria sita nel territorio comunale; 
            d) alle parti anatomiche riconoscibili derivanti da interventi avvenuti 
              in struttura sanitaria sita nel territorio comunale; 
            e) alle ossa, resti mortali, ceneri derivanti da cadaveri di cui alle 
              lettere a), b), c) e d) 
            2.    
              Ogni comune, attraverso piani cimiteriali e nell’ambito della 
              pianificazione urbanistica e territoriale, prevede aree cimiteriali 
              in grado di rispondere alle necessità di sepoltura nell’arco dei 
              venti anni successivi all’adozione degli strumenti urbanistici, 
              tenuto conto degli obblighi di cui al comma 1 e con la finalità 
              di favorire il ricorso alle forme dl sepoltura di minor impatto 
              ambientale e cioè l’inumazione e la cremazione. 
            3.         La gestione dei servizi cimiteriali è incompatibile con l’attività 
              funebre di cui all’artlcolo 7. 
            4.    
              L’area cimiteriale deve essere delimitata da idonea recinzione. 
              L’area di rispetto lungo il recinto cimiteriale deve essere definita 
              considerando: 
            a) la necessità di dotazione dliparcheggi e servizi per i frequentatori; 
            b) l’eventuale necessità di ampliamento, in relazione alle previsioni 
              di cui al comma 2; 
            c) l’eventuale presenza di servizi o impianti tecnologici all’interno 
              del cimitero e le conseguenti distanze di tutela; 
            d) il rispetto delle attività di culto. 
            5.         La Regione, d’intesa con l’Associazione nazionale comuni italiani 
              (ANCI), definisce con il regolamento di cui all’articolo 11: 
            a) i requisiti e le caratteristiche per la costruzione di nuovi cimiteri, 
              nonché le condizioni per la soppressione e i criteri di ristrutturazione 
              di quelli esietenti; 
            b) le caratteristiche del campi di inumazione, dei loculi, delle sepolture 
              private, delle strutture cimiteriali e di quelle per la cremazione, 
              tenendo conto della diverse convinzioni culturali e religiose del 
              defunto; 
            c) le caratteristiche e le modalità per la realizzazione dl sepolture 
              private luori dai cimiteri. 
            6.    
              Il comune, su richiesta di privati o associazioni o enti 
              morali, può concedere in uso aree all’interno del cimitero per sepolture 
              private nel rispetto dei requisiti tecnici ed igienico-sanitari 
              previsti della normativa vigente. 
            7.    
              Il comune può altresì autorizzare al di fuori dell’area cimiteriale 
              di cui al comma 2: 
            a) la costruzione dl cappelle private, purché contornate da un’area di 
              rispetto; 
            b) la tumulazione in luoghi diversi daI cimitero, previo parere e secondo 
              le indicazioni tecniche delll’ASUR o dell’ARPAM, quando ricorrano 
              giustlficati motivi di speciali onoranze. 
            8.       I comuni definiscono, previo parere dell’ASUR e dell’ARPAM secondo 
              le rispettive competenze: 
            a) 
              l’assetto interno di 
              ciascun cimitero; 
            b) i turni di rotazione dei campi dl inumazione o le procedure di trattamento 
              del terreno atte a favorire i processi di mineralizzazione: 
            c)  le modalità di concessione e le tariffe delle sepolture private; 
            d) l’ampiezza delle aree di rispetto di cui ai commi -4 e7, lettera a). 
            9.    
              La costruzione di nuovi cimiteri e la ristrutturazione di 
              quelli esistenti è autorizzata dal comune, previo parere vincolante 
              da parte della competente zona territoriale dell’ASUR e dell’ARPAM 
              secondo le rispettive competenze. La soppressione di cimiteri è 
              autorizzata dal sindaco, previo parere della competente zona territoriale 
              dell’ASUR. 
            Art. 
              10 
              (Seppellimento 
              degli animali) 
            1. 
                 Il Comune può autorizzare 
              ai di fuori dell’area cimteriale di cui all’articolo 9, cornma 2, 
              la realizzazione e l’uso di aree e spazi per l’inumazione o l’eventuale 
              cremazione di animali da affezione, secondo le indicazioni del regolamento 
              regionale di cui all’articolo 11.  
               
               
            Art. 
              11 
              (Regolamento 
              regionale) 
            1.    
              Entro centottanta giorni dall’entrata in vigore della presente 
              legge, si definiscono con regolamento regionale: 
            a) 
              i requisiti e le modalità per l’autorizzazione allo svolgimento di attività funebre e la gestione delle sale di commiato; 
            b) l’individuazione dei profili professionali e dei percorsi formativi 
              degli operatori che svolgono le attività di cui alla lettera a); 
            c)  
              le strutture destinate alle funzioni di deposito per l’osservazione 
              dei cadaveri, cui i comuni debbono fare riferimento ed i criteri 
              per la ripartizione dei relativi oneri; 
            d) i requisiti e le caratteristiche di cui all’articolo 9, comma 5; 
            e) 
              i requisiti per la realizzazione e l’uso delle aree e spazi 
              per l’inumazione degli animali da affezione, nonchè per l’evantuale 
              cremazione degli stessi. 
            2.    
              Con decreto del Direttore generale del dipartimento servizi 
              alla persona e 
              comunità della Regione si definiscono: 
            e) 
              le modalità ed i casi in cui deve essere effettuata la rimozione 
              di protesi su salme destinate alla cremazione; 
            b) 
              le modalità di tenuta dei registri cimiteriali. 
             
              Art. 
              12 
              (Sanzioni 
              amministrative) 
            1.      Salvo che il fatto non costituisca reato si applicano le seguenti 
              sanzioni amministrative: 
            a) 
              da euro 2.000,00 a euro 5.000.00 per le violazioni di cui 
              all’articolo 3, comma 3 o alle relative norme regolamentari; 
            b) 
              da euro 1.000.00 a euro 2.000,00 per le violazioni dl cui 
              all’articolo 3, comma 4; 
            c)  
              da euro 500,00 a euro 1.000.00 per le violazioni di cui all’articolo 
              4 da parte dei congiunti o conviventi; 
            d) 
              da euro 1.000,00 a euro 2.000,00 per le violazioni dl cui 
              all’articolo 5; 
            e) 
              da euro 400,00 a euro 800,00 per le violazioni di cui all’articolo 
              6. comma 3 da parte dei familiari o dell’esecutore testamentario; 
            f)   
              da euro 400,00 a euro 800,00 per le violazioni di cui all’artlcolo 
              6, comma 5 da parte del gestore dell’impianto dl cremazione; 
            g) 
              da euro 3.000,00 a euro 5.000,00 per le violazioni di cui 
              dell’articolo 7, comma 2; 
             h)    
               da euro 1.500,00 
              a euro 2.500,00 per le violazioni delle condizioni contenute nell’autorizzazione 
              di cui all’articolo 7, comma 3 o alle relative norme regolamentari. 
            2.         Per quanto non previsto dalla presente legge si applicano le 
              disposizioni di cui alla l.r. 10 agosto 1998 n. 33 (Disciplina generale 
              e delega per l’applicazione delle sanzioni amministrative di competenza 
              regionale). 
            Art. 
              13 
              (Disposizioni 
              transitorie e finali) 
            1.        
               Le imprese 
              che esercitano l’attività funebre di cui all’articolo 7, comma 3, 
              operanti stabilmente sul territorio regionale, sono tenute ad adeguarsi 
              ai requisiti previsti dal regolamento di cui all’articolo 11 con 
              le modalità ed intro i termini ivi stabiliti. 
             2.        
               I soggetti 
              di cui all’articolo 7, comma 2, aventi sese legale fuori dal territorio 
              regionale ed operanti in esso solo occasionalmente, sono esentati 
              dal possesso dell’autorizzazione di cui all’articolo 7, comma 3, 
              fermi restando gli obblighi previsti dalla presente legge per l’esercizio 
              dell’attività sul territorio regionale. 
             3.        
               Per quanto 
              non previsto nella presente legge si rimanda alle specifiche norme 
              nazionali vigenti. 
            IL 
              PRESIDENTE  
            (Luigi 
              Minardi) 
              
             |