R.P.M. / Regionali

 


Approvato il testo della deliberazione legislativa della Regione Marche

A cura della Segreteria


Comunichiamo che il 20 gennaio 2005 è stata approvata, da parte della V°Commissione del Consiglio Regionale per la Sanità e i Servizi funebri e cimiteriali della Regione Marche, la proposta di legge n.256/04 “Norme in materia di attività e servizi necroscopici, funebri e cimiteriali”.

Casella di testo:  
Vitaliano Gerardnini,
Consigliere FENIOF
Tale proposta di legge, presentata dai Consiglieri regionali Cesare Procaccino e Gabriele Martoni (Pdci), è stata approvata consultando i rappresentanti delle associazioni di categoria tra le quali era presente anche FENIOF. Nell’incontro formale tenutosi nella mattinata del 20 gennaio 2005 presso la sede del Consiglio Regionale Marche sono intervenuti per FENIOF sia il Segretario Bosi che il Consigliere Gerardini (v.foto), illustrando alla Commissione competente le proposte e suggerimenti avanzati dalla federazione ed argomentato i propri pareri in merito. Il testo della deliberazione legislativa di cui sopra è stato poi approvato dal Consiglio Regionale delle Marche nella seduta del 26 gennaio 2005, N.219. Rileviamo che tale deliberazione non ha subito profondi cambiamenti rispetto al testo discusso in Commissione.
Come FENIOF abbiamo però con piacere riscontrato che alcune nostre proposte avanzate alla Commissione competente il 21 gennaio 2005, sono state doverosamente prese in considerazione ed inserite nell’articolato di legge.
Tale testo anticipa l’emanazione del Regolamento regionale che dovrà essere approvato entro 180 giorni dall’entrata in vigore della legge.
E’ in quest’ultimo che saranno inseriti importanti dettami relativi a requisiti e modalità per l’autorizzazione allo svolgimento dell’attività funebre, per la gestione delle case del commiato, nonché i requisiti professionali degli addetti all’attività funebre.
Ritenendo utile per il nostro comparto fornirne visione, pubblichiamo interamente il testo della deliberazione della Regione Marche:

REGIONE MARCHE – CONSIGLIO REGIONALE

DELIBERAZIONE LEGISLATIVA APPROVATA DAL CONSIGLIO REGIONALE
NELLA SEDUTA DEL 26 GENNAIO 2005, N. 219


NORME IN MATERIA DI ATTIVITÀ E SERVIZI NECROSCOPICI
FUNEBRI E CIMITERIALI

Art. 1
(Finalità e oggetto)

1.    La presento legge disciplina le attività e i servizi correlati al decesso di ogni cittadino, nel rispetto della dignità e delle diverse convinzioni religiose e culturali di ciascuna persona, con le finalità di tutelare l’interesse degli utenti dei servizi funebri, anche tramite una corretta informazione, e di improntare le attività di vigilanza sanitaria a principi di efficacia o di efficienza.

Art. 2
(Funerali civili)

1.    I Comuni assicurano spazi pubblici idonei allo svolgimento dei funerali civili; questi spazi devono consentire la riunione di persone e lo svolgimento dell’orazione funebre nel rispetto delle volontà del defunto o dei suoi familiari.

Art. 3
Osservazione e trattamenti sul cadavere)

1.    Le strutture pubbliche e private accreditate, che operano in regime di ricovero, oltre alle salme di persone ivi decedute. possono ricevere i cadaveri di persone decedute in luoghi pubblici o in abitazioni anche a richiesta dei congiunti per:
a)    il periodo di osservazione previsto dalla normativa vigente;
b) l’effettuazione di riscontro diagnostico, autopsia o altro provvedimento disposto dall’autorità giudiziaria.
2.    A richiesta dei congiunti, lo salme possono essere riposte, per il periodo dl osservazione, presso strutture denominate sale del commiato.
3.         Le sale dei commiato devono essere in possesso delle caratteristiche igienico-sanitarie, previste per la camera mortuaria. ed autorizzate ai sensi della L.r. 16 marzo 2000, n. 20 (Disciplina in materia dl autorizzazione alla realizzazione e all’esercizio. accreditamento istituzionale e accordi contrattuali delle strutture sanitario e socio-sanitarie pubbliche o private).
4.    Sono consentiti trattamenti di imbalsamazionle e tanatoprassi nei limiti e secondo le modalità stabilite dalla normativa nazionale e regionale.

Art. 4
(Rilascio di cadaveri a scopo dl studio)

1.       Nel caso in cui le persona deceduta abbia disposto l’utilizzo del proprio cadavere per fìnalità di studio, ricerca ed insegnamento, i congiunti o conviventi ne danno comunicazione al Comune in cui è avvenuto il decesso che rilascia l’autorizzazione al trasporto, previo assenso e a spese a dell’istituto ricevente.

Art. 5
(Trasporto di salme, di cadaveri e di resti martali)

1.    Qualora il decesso avvenga in abitazioni inadatte per l’osservazione o vi sia espressa richiesta dei familiari o dei conviventi, la salma può essere trasportata per l’osservazione presso l’obitorio o il servizio mortuario delle strutture ospedaliere pubbliche o private accreditate o presso le apposite strutture adibite al commiato di cui all’articolo 3, comma 2, siti anche in altro comune. In tale ultimo caso il trasporto è preventivamente comunicato al Comune In cui è avvenuto il decesso.

2.    Nel caso in cui al comma 1, il medico curante o il medico dipendente o convenzionato con il sistema sanitario nazionale intervenuto in occasione del decesso certifica che il trasporto della salma può avvenire senza pregiudizio per la salute pubblica e che è escluso il sospetto che la morte sia dovuta a reato.

3.    La certificazione medica di cui al comma 2 è titolo valido per il trasporto della salma, purché lo stesso si svolga interamente nell’ambito del territorio della regione Marche.

4.    Durante il trasporto la salma è riposta in contenitore impermeabile non sigillato, in condizioni che non ostacolino eventuali manifestazioni di vita e che comunque non siano di pregiudizio per la salute pubblica. Il trasporto dove avvenire in tempi brevi.

5.    Le autorizzazioni al trasporto e seppellimento di cadaveri, resti mortali, ceneri, parti anatomiche, nati morti, prodotti abortivi sono rilasciate nel rispetto della normativa vigente.

6.    I trasporti di salme, resti ossei o ceneri da e per l’estero sono autorizzati dal comune ove è avvenuto il decesso, in conformità alle norme nazionali ed internazionali.

7.    L’addetto al trasporto di cadavere, in quanto incaricato di pubblico servizio, verifica, prima della partenza, che il feretro, in relazione alla destinazione ed alla distanza da percorrere, sia stato confezionato secondo quanto previsto dalle normativa vigente; per i trasporti all’estero tale verifica viene effettuata dalla competente zona territoriale dell’ASUR, che può disporre l’adozione di particolari misure igienico-sanitarie.

8.    Per il trasporto da comune a comune nell’ambito del territorio regionale non è obbligatoria l’effettuazione dell’iniezione conservativa di cui all’articolo 32 del d.p.r. 10 settembre 1990, n. 285 (Approvazione del regolamento di polizia mortuaria) e, nel caso il cadavere debba essere cremato o inumato, l’obbligo della doppia cassa di cui all’articolo 30 del d.p.r. 285/1990 può essere assolto con l’utilizzo di un involucro dl materiale biodegradabile da porre all’interno della cassa di legno, che garantisca l’impermeabilità del fondo del feretro per un periodo sufficiente all’assolvimento della pratica funeraria prescelta dal defunto.

9.    La vigilanza sui trasporti di cui ai commi 5 e 6 spetta ai comune, la verifica deil’idoneità degli automezzi e delle rimesse dei carri funebri spetta alla competente zona territoriale dell’ASUR.

Art. 6
(Cremazione)

1.    L’autorizzazione alla cremazione è concessa nel rispetto dei principi e delle modalità di cui alla legge 30 marzo 2001, n. 130 (Disposizioni in materia di cremazione e dispersione delle ceneri).

2.         La dispersione dalle ceneri avviene nei luoghi indicati dall’articolo 3, comma 1, lettera c), della legge 130/2001,ed eseguita dai familiari o dall’esecutore testamentario.

3.         La Zona territoriale dell’ASUR competente per territorio autorizza, in caso di cremazione, l’uso di feretri di legno dolce non verniciato al fine di ridurre sia i fumi inquinanti che i tempi di cremazione.

4.    Nel caso in cui defunto non abbia manifestato la volontà di fare disperdere le sue ceneri, queste vengono riposto in un’urna sigillata, recante i dati anagrafici, per la tumulazione o l’affidamento ai familiari.

5. La consegna dell’urna cineraria è effettuata previa sottoscrizione di un documento nel quale i soggetti di cui al comma 2 dichiarano la destinazione finale dell’urna o delle ceneri; tale documento. conservato in copia presso l’impianto di cremazione e presso il comune in cui è avvenuto il decesso, costituisce documento di eccompagnamento obbligatorio nelle fasi dl trasporto delle ceneri.

Art. 7
(Attività funebre)

1.     Per attività funebre è da intendersi un servizio che comprende ed assicura in forma congiunta le seguenti prestazioni:

a) disbrigo delle pratiche amministrative inerenti il decesso, su mandato del familiari;

b) vendita di casse ed altri articoli funebri, in occasione del funerale.

c)  trasporto di cadavere. Inteso come trasferimento della salma dal luogo del decesso al luogo di osservazione, al luogo di onoranze, al cimitero o crematorio.

2.    L’attività funebre è svolta da ditte individuali, società o altre persone giuridiche in possesso dei requisiti di cui al comma 3.

3.    Per poter svolgere l’attività funebre è necessaria l’autonizzazione del comune ove ha sede commerciale la ditta individuale, società o altra persona giuridica, rilasciata sulla base dei requisiti stabiliti con il regolamento regionale di cui all’articolo 11.

4.    li conferimento dell’incarico per il disbrigo dalle pratiche amministrative, la vendita di casse ed articoli funebri o ogni altra attività connessa al funerale, si svolge unicamente nella sede autorizzata o, eccezionalmente, su richiesta degli interessati, presso altro luogo, purché non all’interno di strutture sanitarie di ricovero e cura pubbliche e private e locali di osservazione.

5.    L’autorizzazione allo svolgimento di attività funebre non può comprendere funzioni di natura pubblica, quali la sorveglianza durante ili periodo di osservazione in strutture sanitarie o l’accertamento di morte.

6.    Gli addetti che svolgono attività funebre devono essere in possesso dei requisiti professionali previsti dal regolamento regionale di cui all’articolo 11.

7.    Il comune informa la cittadinanza sull’attività funebre, con particolare riguardo alle differenti forme di seppellimento e relativi profili economici ed alle imprese operanti nel proprio territorio.

8.    La Regione, d’intese con le associazioni rappresentative dei comuni e di categoria, promuove l’adozione del codice deontologico delle ditte individuali, società ed altre persone giuridiche che svolgono attività funebre, ai fini della tutela dei cittadini e della concorrenza.

Art. 8
(Sospensione e revoca dell’autorizzazione all’attività funebre)

1.     Nel caso di violazione delle condizioni apposte al provvedimento di autorizzazione all’attività funebre o delle norme regolamentari di cui all’articolo 11, comma 1, lettere a) o b), il Comune diffida il soggetto autorizzato a provvedere alla regolarizzazione o a presentare eventuali giustificazioni o controdeduzioni entro un congruo termine.

2.         Il Comune, qualora non ritenga sufficienti le giustificazioni addotte o nel caso in cui sia trascorso inutilmente il termine di cui al comma 1 o non si sia provveduto in tutto o in parte alle regolarizzazioni richieste, ordina la chiusura dell’attività fino a quando non siano rimosse le cause che hanno determinato il provvedimento. La riapertura è appositamente autorizzata.

3.    In caso di gravi o ripetute infrazioni di quanto previsto ai comma 1, il Comune può disporre la revoca dell’autorizzazione stessa.

Art. 9
(Cimiteri)

1.    Il comune è tenuto a garantire sepoltura:

a) ai cadaveri dei propri residenti e delle persone morte nel territorio del comune, quale ne fosse la residenza;

b) ai c~dsverl di aventi diritto al seppellimento in sepoltura privata esistente nel comune stesso;

c)  ai nati morti e prodotti del concepimento, il cui parto o aborto sia avvenuto in struttura sanitaria sita nel territorio comunale;

d) alle parti anatomiche riconoscibili derivanti da interventi avvenuti in struttura sanitaria sita nel territorio comunale;

e) alle ossa, resti mortali, ceneri derivanti da cadaveri di cui alle lettere a), b), c) e d)

2.    Ogni comune, attraverso piani cimiteriali e nell’ambito della pianificazione urbanistica e territoriale, prevede aree cimiteriali in grado di rispondere alle necessità di sepoltura nell’arco dei venti anni successivi all’adozione degli strumenti urbanistici, tenuto conto degli obblighi di cui al comma 1 e con la finalità di favorire il ricorso alle forme dl sepoltura di minor impatto ambientale e cioè l’inumazione e la cremazione.

3.         La gestione dei servizi cimiteriali è incompatibile con l’attività funebre di cui all’artlcolo 7.

4.    L’area cimiteriale deve essere delimitata da idonea recinzione. L’area di rispetto lungo il recinto cimiteriale deve essere definita considerando:

a) la necessità di dotazione dliparcheggi e servizi per i frequentatori;

b) l’eventuale necessità di ampliamento, in relazione alle previsioni di cui al comma 2;

c) l’eventuale presenza di servizi o impianti tecnologici all’interno del cimitero e le conseguenti distanze di tutela;

d) il rispetto delle attività di culto.

5.         La Regione, d’intesa con l’Associazione nazionale comuni italiani (ANCI), definisce con il regolamento di cui all’articolo 11:

a) i requisiti e le caratteristiche per la costruzione di nuovi cimiteri, nonché le condizioni per la soppressione e i criteri di ristrutturazione di quelli esietenti;

b) le caratteristiche del campi di inumazione, dei loculi, delle sepolture private, delle strutture cimiteriali e di quelle per la cremazione, tenendo conto della diverse convinzioni culturali e religiose del defunto;

c) le caratteristiche e le modalità per la realizzazione dl sepolture private luori dai cimiteri.

6.    Il comune, su richiesta di privati o associazioni o enti morali, può concedere in uso aree all’interno del cimitero per sepolture private nel rispetto dei requisiti tecnici ed igienico-sanitari previsti della normativa vigente.

7.    Il comune può altresì autorizzare al di fuori dell’area cimiteriale di cui al comma 2:

a) la costruzione dl cappelle private, purché contornate da un’area di rispetto;

b) la tumulazione in luoghi diversi daI cimitero, previo parere e secondo le indicazioni tecniche delll’ASUR o dell’ARPAM, quando ricorrano giustlficati motivi di speciali onoranze.

8.       I comuni definiscono, previo parere dell’ASUR e dell’ARPAM secondo le rispettive competenze:

a) l’assetto interno di ciascun cimitero;

b) i turni di rotazione dei campi dl inumazione o le procedure di trattamento del terreno atte a favorire i processi di mineralizzazione:

c)  le modalità di concessione e le tariffe delle sepolture private;

d) l’ampiezza delle aree di rispetto di cui ai commi -4 e7, lettera a).

9.    La costruzione di nuovi cimiteri e la ristrutturazione di quelli esistenti è autorizzata dal comune, previo parere vincolante da parte della competente zona territoriale dell’ASUR e dell’ARPAM secondo le rispettive competenze. La soppressione di cimiteri è autorizzata dal sindaco, previo parere della competente zona territoriale dell’ASUR.

Art. 10
(Seppellimento degli animali)

1.    Il Comune può autorizzare ai di fuori dell’area cimteriale di cui all’articolo 9, cornma 2, la realizzazione e l’uso di aree e spazi per l’inumazione o l’eventuale cremazione di animali da affezione, secondo le indicazioni del regolamento regionale di cui all’articolo 11.

Art. 11
(Regolamento regionale)

1.    Entro centottanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge, si definiscono con regolamento regionale:

a) i requisiti e le modalità per l’autorizzazione allo svolgimento di attività funebre e la gestione delle sale di commiato;

b) l’individuazione dei profili professionali e dei percorsi formativi degli operatori che svolgono le attività di cui alla lettera a);

c)  le strutture destinate alle funzioni di deposito per l’osservazione dei cadaveri, cui i comuni debbono fare riferimento ed i criteri per la ripartizione dei relativi oneri;

d) i requisiti e le caratteristiche di cui all’articolo 9, comma 5;

e) i requisiti per la realizzazione e l’uso delle aree e spazi per l’inumazione degli animali da affezione, nonchè per l’evantuale cremazione degli stessi.

2.    Con decreto del Direttore generale del dipartimento servizi alla persona e comunità della Regione si definiscono:

e) le modalità ed i casi in cui deve essere effettuata la rimozione di protesi su salme destinate alla cremazione;

b) le modalità di tenuta dei registri cimiteriali.


Art. 12
(Sanzioni amministrative)

1.      Salvo che il fatto non costituisca reato si applicano le seguenti sanzioni amministrative:

a) da euro 2.000,00 a euro 5.000.00 per le violazioni di cui all’articolo 3, comma 3 o alle relative norme regolamentari;

b) da euro 1.000.00 a euro 2.000,00 per le violazioni dl cui all’articolo 3, comma 4;

c)  da euro 500,00 a euro 1.000.00 per le violazioni di cui all’articolo 4 da parte dei congiunti o conviventi;

d) da euro 1.000,00 a euro 2.000,00 per le violazioni dl cui all’articolo 5;

e) da euro 400,00 a euro 800,00 per le violazioni di cui all’articolo 6. comma 3 da parte dei familiari o dell’esecutore testamentario;

f)   da euro 400,00 a euro 800,00 per le violazioni di cui all’artlcolo 6, comma 5 da parte del gestore dell’impianto dl cremazione;

g) da euro 3.000,00 a euro 5.000,00 per le violazioni di cui dell’articolo 7, comma 2;

h)    da euro 1.500,00 a euro 2.500,00 per le violazioni delle condizioni contenute nell’autorizzazione di cui all’articolo 7, comma 3 o alle relative norme regolamentari.

2.         Per quanto non previsto dalla presente legge si applicano le disposizioni di cui alla l.r. 10 agosto 1998 n. 33 (Disciplina generale e delega per l’applicazione delle sanzioni amministrative di competenza regionale).

Art. 13
(Disposizioni transitorie e finali)

1.        Le imprese che esercitano l’attività funebre di cui all’articolo 7, comma 3, operanti stabilmente sul territorio regionale, sono tenute ad adeguarsi ai requisiti previsti dal regolamento di cui all’articolo 11 con le modalità ed intro i termini ivi stabiliti.

2.        I soggetti di cui all’articolo 7, comma 2, aventi sese legale fuori dal territorio regionale ed operanti in esso solo occasionalmente, sono esentati dal possesso dell’autorizzazione di cui all’articolo 7, comma 3, fermi restando gli obblighi previsti dalla presente legge per l’esercizio dell’attività sul territorio regionale.

3.        Per quanto non previsto nella presente legge si rimanda alle specifiche norme nazionali vigenti.

IL PRESIDENTE

(Luigi Minardi)